PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Obiettivi e ambito di applicazione).

      1. L'intervento pubblico nel settore della ricerca scientifica e tecnologica è finalizzato alla produzione di conoscenze per rispondere ai bisogni economici, sociali e culturali della Repubblica.
      2. La presente legge ha lo scopo di favorire la razionalizzazione dell'intervento pubblico per la promozione e il sostegno alla ricerca favorendo l'integrazione tra azioni a livello nazionale, regionale e locale, lo sviluppo di reti e la collaborazione con il settore privato nonché la dimensione europea e internazionale della ricerca italiana.

Capo II
PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE PRIORITÀ STRATEGICHE

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204).

      1. Al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

      «2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari

 

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di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, nonché di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, ai sensi dell'articolo 2, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata quinquennale e aggiornato ogni due anni. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto dei piani, dei programmi, delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui rispettivi stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie ed enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato»;

      b) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

      «2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. I decreti sono presentati entro il mese di marzo. Nelle more dell'emanazione dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il Ministro dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nell'anno precedente».

 

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Capo III
PRINCÌPI FONDAMENTALI PER LA LEGISLAZIONE CONCORRENTE DELLE REGIONI

Art. 3.
(Princìpi fondamentali per la legislazione regionale).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni esercitano la potestà legislativa in base ai seguenti princìpi fondamentali:

          a) principio di programmazione: le attività di ricerca scientifica e tecnologica di sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi sono realizzate in base a programmi definiti in coerenza con la dimensione internazionale ed europea e con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

          b) principio di trasparenza: i dati principali relativi agli obiettivi, ai risultati attesi e alle risorse economiche, strumentali e umane, relativi a progetti di ricerca scientifica e tecnologica realizzati con il concorso di finanziamenti pubblici, sono resi disponibili attraverso sistemi informativi accessibili al pubblico realizzati in base a criteri d'interoperabilità definiti a livello nazionale;

          c) principio di rete e massa critica: nella concessione di finanziamenti sono favoriti per l'accesso ai fondi i richiedenti pubblici e privati che, singolarmente o messi in rete, hanno una massa critica maggiore con riferimento alle competenze e alle risorse umane e strumentali;

          d) principio di valutazione: l'allocazione di risorse pubbliche è effettuata tenendo conto dei risultati della ricerca attraverso l'introduzione di procedure di valutazione sulla base di criteri e di parametri fissati a livello nazionale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema

 

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universitario e della ricerca, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 230.

      2. Nella realizzazione delle attività di ricerca di cui al comma 1, le regioni perseguono i seguenti obiettivi:

          a) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca premiando in fase di attribuzione di risorse regionali il concorso, nell'ambito dei progetti finanziati, di risorse economiche dell'Unione europea, nazionali e di soggetti privati;

          b) favorire gli investimenti in capitale umano e sostenere la formazione dei giovani ricercatori;

          c) sostenere il trasferimento tecnologico e tutelare la conoscenza.

Capo IV
NORME PER IL COORDINAMENTO TRA STATO E REGIONI

Art. 4.
(Sessione speciale per gli interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno una volta l'anno, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alle politiche regionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica nonché di sostegno all'innovazione per i settori produttivi di interesse regionale e provinciale.
      2. La sessione speciale di cui al comma 1 verifica, in particolare, la coerenza e le

 

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possibili interazioni relative alla programmazione regionale e definisce gli orientamenti e i contributi per la redazione del PNR di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, con riferimento alle competenze regionali.

Capo V
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI DI RICERCA

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca).

      1. Allo scopo di razionalizzare le attività degli enti pubblici nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) verificare le sovrapposizioni programmatiche tra gli enti pubblici nazionali di ricerca;

          b) favorire la cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali.

      2. La predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 è preceduta dalla redazione di un programma di riordino predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'apporto delle altre amministrazioni interessate, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il supporto della commissione per la ricerca del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo

 

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5 giugno 1998, n. 204. Il programma deve rilevare le esigenze, individuare gli obiettivi e indicare l'impatto economico e finanziario atteso, assicurando in ogni caso la necessità e la proporzionalità dell'intervento proposto rispetto ai fini che si intendono perseguire nonché la coerenza con il PNR di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.